Art. 20.
(Incentivi fiscali per l'esecuzione
della musica dal vivo).

      1. Gli abbuoni d'imposta previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 288, si applicano alle attività di spettacolo, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e alle sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione della musica dal vivo ha un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, di durata superiore ad almeno 120 minuti giornalieri, purché organizzati nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

          a) i musicisti non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale ai sensi di quanto previsto dal decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153;

          b) nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla capienza, di un musicista ogni 200 persone;

          c) nei locali con capienza ufficiale superiore a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di almeno sei musicisti.

      2. La musica è definita dal vivo quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali, strutturalmente polifonici. L'impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale di una orchestrazione preordinata o preregistrata, con imitazione o con

 

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riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, l'emissione della musica attraverso l'uso di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all'esecutore, nonché la prestazione di un cantante che utilizza basi musicali per la sua esibizione non sono considerati musica dal vivo.
      3. L'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei luoghi di intrattenimento e di svago è equiparata a quella relativa ai concerti e agli spettacoli teatrali e cinematografici, previsti dalla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La medesima aliquota è applicata nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo allo scopo utilizzati.